Art. 7 — Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico
Le agevolazioni alle iniziative industriali prevista dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali. Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:
- a)gli interventi di cui all'articolo 6, purche' rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;
- b)le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed I comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;
- c)le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;
- d)nonche' a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attivita' agricole, purche' rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui. La Cassa e' autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie.
Testo vigente dal 30 giugno 1965
