Art. 99
[1]finanziarie per lo sviluppo industriale
[2]Nell'ambito delle direttive del programma quinquennale, la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' concorrere con enti pubblici e privati alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1 ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi e assumere partecipazioni in societa' della stessa natura gia' costituite con il concorso di enti pubblici.(1) La Societa' finanziaria Nuove iniziative per il Sud S.p.A. (INSUD), costituita ai sensi del comma precedente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha per fine la promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1.(2) La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata con le modalita' di cui al primo comma a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle societa' di cui ai commi precedenti.
[3](1) Art. 15, L. n. 1462/1962
[4](2) Idem
[5](3) Idem; art. 12, n.c., L. n. 717/1965
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva