titolo I — DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
- Art. 1 — Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
- Art. 1-bis — (Attribuzioni del Ministro della sanità) 1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti
- Art. 1-ter — Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 1-quater — Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 2 — Attribuzioni delle regioni
- Art. 3 — Controllo e vigilanza
- Art. 4 — Modalità della vigilanza
- Art. 5 — Obbligo di esibizione di documenti
- Art. 6 — (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4; b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5
- Art. 6-bis — Attribuzioni del Ministro dell'interno
- Art. 6-ter — Servizio centrale antidroga
- Art. 6-quater — (Uffici antidroga all'estero) 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990
- Art. 7 — Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito
- Art. 8 — Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
- Art. 9 — Composizione del comitato tecnico interministeriale
- Art. 10 — (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome) 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali
- Art. 11 — Tabelle delle sostanze soggette a controllo
- Art. 12 — Criteri per la formazione delle tabelle
- Art. 13 — Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
- Art. 14 — Elenco delle imprese autorizzate