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Miscellanea
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
- Aggiornato al
- 9 ottobre 2010
- Articoli
- 141
- Versioni storiche
- 326
Titolo I — Degli organi e delle tabelleartt. 1-14
- Art. 1Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
- Art. 1-bis(Attribuzioni del Ministro della sanità) 1 Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi; f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti
- Art. 1-terIstituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 1-quaterComposizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 2Attribuzioni delle regioni
- Art. 3Controllo e vigilanza
- Art. 4Modalità della vigilanza
- Art. 5Obbligo di esibizione di documenti
- Art. 6(Opposizione alle ispezioni. Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4; b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5
- Art. 6-bisAttribuzioni del Ministro dell'interno
- Art. 6-terServizio centrale antidroga
- Art. 6-quater(Uffici antidroga all'estero) 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990
- Art. 7Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecitoabrogato
- Art. 8Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
- Art. 9Composizione del comitato tecnico interministeriale
- Art. 10(Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome) 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali
- Art. 11Tabelle delle sostanze soggette a controllo
- Art. 12Criteri per la formazione delle tabelle
- Art. 13Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
- Art. 14Elenco delle imprese autorizzate
Titolo II — Delle autorizzazioniartt. 15-25
- Art. 15Obbligo di autorizzazione
- Art. 16Comunicazione dei decreti di autorizzazione
- Art. 17Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
- Art. 18Rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 19Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 20Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
- Art. 21Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 22Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
- Art. 23(Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita) La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità
- Art. 24Compiti della commissioneabrogato
- Art. 25Composizione della commissioneabrogato
Titolo III — Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotropeartt. 26-37
Capo I — Della coltivazione e produzione
Capo II — Della fabbricazione
Capo III — Dell'impiego
Capo IV — Del commercio all'ingrosso
Titolo IV — Disposizioni relative alla distribuzioneartt. 38-49
Capo I — Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
- Art. 38Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 39Buoni acquisto
- Art. 40Confezioni per la vendita
- Art. 41Modalità di consegna
- Art. 42Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi
- Art. 43Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
- Art. 44Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
- Art. 45Obblighi del farmacista
Capo II — Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Capo III — Della ricerca scientifica e sperimentazione
Titolo V — Dell'importazione dell'esportazione e del transitoartt. 50-59
Capo I — Dell'importazione
Capo II — Dell'esportazione
Capo III — Del transito
Titolo VI — Della documentazione e custodiaartt. 60-68
- Art. 60Registro di entrata e uscita
- Art. 61Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 62Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
- Art. 63Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 64Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
- Art. 65Obbligo di trasmissione di dati
- Art. 66Trasmissione di notizie e dati trimestrali
- Art. 67Perdita, smarrimento o sottrazione
- Art. 68Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati
Titolo VII — Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella iv, v e nella vi tabellaartt. 69 – 69-ter
- Art. 69Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
- Art. 69-bisObbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 69-ter(Prescrizioni relative alla vendita) 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12
Titolo VIII — Della repressione delle attività illeciteartt. 70 – 84-octies
Capo I — Disposizioni penali
- Art. 70Attività illecite
- Art. 71Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 71-bisAssociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 72Sanzioni amministrative
- Art. 72-bisProvvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza
- Art. 72-terAbbandono di siringhe
- Art. 72-quater(Quantificazione delle sostanze) 1 Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope; b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore
- Art. 73Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 74Aggravanti specifiche
- Art. 74-bis(Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore) 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia
- Art. 75Associazione per delinquere
- Art. 76Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
- Art. 77Prescrizioni abusive
- Art. 78(Divieto di propaganda pubblicitaria) 1.La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106
- Art. 79Pene accessorie
- Art. 80Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 80-bis(Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita) Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanità
- Art. 80-ter(Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria) L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
- Art. 80-quater(Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate) Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna
- Art. 81Espulsione dello straniero condannato
Capo II — Disposizioni processuali e di esecuzione
- Art. 82Obbligo di testimoniare
- Art. 82-bisSospensione dell'esecuzione di pena detentiva
- Art. 82-terIstanza per la sospensione dell'esecuzione
- Art. 82-quaterProcedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
- Art. 82-quinquies(Estinzione del reato. Revoca della sospensione.) 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione
- Art. 83Mandato di cattura
- Art. 84Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Capo III — Disposizioni sull'attività di polizia giudiziaria
- Art. 84-bisAquisto simulato di droga
- Art. 84-terRitardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale
- Art. 84-quaterPerquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 84-quinquiesDestinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
- Art. 84-sexiesDestinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
- Art. 84-septiesNotizie di procedimenti penali
- Art. 84-octiesControlli ed ispezioni
Titolo IX — Interventi informativi ed educativiartt. 85 – 89-quinquies
Capo I — Disposizioni relative al settore scolastico
- Art. 85Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
- Art. 86Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
- Art. 87Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
Capo II — Disposizioni relative alle forze armate
- Art. 88Corsi di formazione e di informazioneabrogato
- Art. 89Azione di prevenzione e accertamenti sanitariabrogato
- Art. 89-bisStato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanenteabrogato
- Art. 89-terServizio civileabrogato
- Art. 89-quater(Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili)abrogato
- Art. 89-quinquies(Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria) 1. Gli obiettori di conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotropeabrogato
Titolo X — Attribuzioni regionali, provinciali e locali. servizi per le tossicodipendenzeartt. 90-94
Titolo XI — Interventi preventivi, curativi e riabilitativiartt. 95-102
- Art. 95Terapia volontaria e anonimato
- Art. 96Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
- Art. 97Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
- Art. 98(Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento) 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge
- Art. 99Lavoratori tossicodipendenti
- Art. 100Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
- Art. 101Prestazioni socio-sanitarie per detenuti
- Art. 102(Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero) 1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi
Titolo XII — Disposizioni varie e finaliartt. 103-110
- Art. 103(Inasprimento delle pene pecuniarie) 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque
- Art. 104(Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale) 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ne' si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico"
- Art. 105(Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente"
- Art. 106Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
- Art. 107Contributi
- Art. 108Concessione di strutture
- Art. 109Concessione delle strutture degli enti locali
- Art. 110(Abrogazioni) 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'uffico centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge
