titolo VII — PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA
- Art. 69 — Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
- Art. 69-bis — Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 69-ter — (Prescrizioni relative alla vendita) 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12