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Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'art. 3. Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011
