Art. 10 — Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
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Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. La disposizione non si applica al caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 30 maggio 1978
