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Il Ministro per l'aeronautica e' autorizzato a indire annualmente od anche a diverso intervallo di tempo, a seconda delle necessita' di servizio, corsi per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, rimanendo ferme per il ruolo naviganti dell'arma aeronautica le disposizioni della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2021, e successive modificazioni, relative ai corsi di pilotaggio aereo.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
