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[1]E' in facolta' del Ministro per l'aeronautica di effettuare quando ne riconosca la necessita' e tenuto presente il numero medio degli ufficiali di complemento di cui al precedente art. 2 - corsi accelerati per la nomina ad ufficiale di complemento, tra militari in congedo della Regia aeronautica, che non abbiano superato l'eta' di 38 anni alla data del relativo bando, siano in possesso del titolo di studio prescritto dal presente art. 3 per il ruolo e categoria a cui aspirino e si obblighino a compiere un servizio parti alla durata del corso ed a soddisfare, al piu' tardi entro sei mesi dall'avvenuta nomina ad ufficiale, il servizio obbligatorio di prima nomina di durata non superiore a tre mesi.
[2]Qualora non adempiano a quest'ultimo obbligo nel termine prescritto e salvo impedimenti di forza maggiore debitamente riconosciuti dal Ministro - la nomina sara' revocata. Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmettera' ai Ministero per via gerarchica i relativi risultati insieme con il giudizio di idoneita' alla nomina sulle qualita' militari in genere. Non sono ammessi esami di riparazione.
[3]Per essere ammessi al corso gli aspiranti dovranno far espressa rinunzia al grado rivestito e l'ammissione avra' luogo col grado di aviere, salvo reintegrazione nel grado precedentemente posseduto qualora cessino di appartenere al corso per qualsiasi motivo.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
