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[1]I corsi accelerati di cui al precedente articolo potranno essere effettuati anche per i sottufficiali in congedo del ruolo naviganti in possesso del diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, di abilitazione tecnica o magistrale. Per essere ammessi al corso i sottufficiali dovranno aver compiuto nel biennio precedente almeno un allenamento od addestramento e non aver superato il 38° anno di eta'.

[2]Al termine del corso avranno luogo gli esami e la Direzione del corso trasmettera' al Ministero per via gerarchica i risultati insieme con il giudizio di idoneita' alla nomina sulle qualita' militari in genere.

[3]Non sono ammessi esami di riparazione.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art12 · fonte del testo