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[1]I corsi allievi ufficiali di complemento, di cui alla presente legge, potranno essere svolti per un periodo preliminare di istruzione presso la Milizia universitaria secondo modalita' da emanare di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica.

[2]Coloro che avranno superato il corso preliminare saranno incorporati nella Regia aeronautica con il grado di primo aviere.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art13 · fonte del testo