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[1]Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di cui agli articoli precedenti e' necessario, oltre il possesso dei requisiti fisici da accertarsi mediante visita sanitaria presso enti della Regia aeronautica:
- 1)essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventu' italiana del Littorio;
- 2)non essere iscritti alla leva di mare;
- 3)essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
[2]((a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;))
- b)per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica; diploma di abilitazione tecnica, che sara' prescritto di volta in volta a seconda delle categorie per le quali verra' indetto il corso;
- c)per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: laurea in ingegneria, architettura, chimica o chimica industriale, fisica, fisico-matematica, ovvero laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, a seconda delle categorie per le quali il corso e' indetto;
- d)per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico: diploma di maturita' classica, scientifica, artistica ovvero di abilitazione tecnica, che sara' prescritto di volta in volta a seconda della categoria per la quale verra' indetto il corso;
- e)per il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico: laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o titolo equipollente;
[3]((f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;)) ((g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia));
- 4)non essere in possesso di brevetti di pilota civile o premilitare. Tuttavia i giovani in possesso di tali brevetti, che siano riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare, potranno partecipare ai corsi per allievi ufficiali nei ruoli e categorie suddetti, a seconda del titolo di studio posseduto. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 gennaio 1963, n. 52
2La L. 26 gennaio 1963, n. 52 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici".
Testo in vigore dal 2 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010
