Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

Art. 1 — Finalità ed oggetto della legge

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In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

  • a)alla tutela della salute;
  • b)alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
  • c)ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
  • d)all'educazione al consumo;
  • e)alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
  • f)alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  • g)all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza. (( Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie. ))

Testo in vigore dal 30 giugno 2001 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;281~art1 · fonte su Normattiva