Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

Art. 4 — Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

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E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio". Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. E' compito del Consiglio:

  • a)esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  • b)formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  • c)promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  • d)elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
  • e)favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
  • f)favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • g)stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
  • g-bis)segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;281~art4 · fonte su Normattiva