Art. 7 — Copertura finanziaria
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Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 agosto 1998 al 23 ottobre 2005
