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Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed e' integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non gia' rappresentate nella Consulta. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 14 agosto 1998 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;281~art8 · fonte su Normattiva