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Se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo per prelievi a scopo di trapianto, sorge sospetto di reato, l'ente ospedaliero o l'istituto universitario che intende effettuare tali operazioni deve chiedere all'autorita' giudiziaria apposita autorizzazione. Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche essa puo' disporre che queste vengano eseguite contestualmente alle operazioni di prelievo. In tal caso l'autorita' giudiziaria puo' incaricare delle operazioni autoptiche lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene all'uopo nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria concede l'autorizzazione solo quando non vi sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art12 · fonte su Normattiva