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Le ipofisi prelevate da cadavere ai sensi dell'articolo 2 sono inviate a cura della direzione sanitaria degli ospedali o degli istituti universitari ove viene effettuato il prelievo, all'Istituto superiore di sanita' secondo le modalita' indicate nell'articolo 16. Le ghiandole ipofisarie provenienti dall'importazione dall'estero a titolo gratuito devono parimenti essere inviate all'Istituto superiore di sanita' secondo quanto previsto dal primo comma. L'Istituto provvede perche' siano utilizzate le ghiandole ipofisarie ad esso pervenute e sovraintende alla produzione degli estratti ipofisari. L'Istituto vigila sulla distribuzione degli estratti esclusivamente e gratuitamente agli enti ospedalieri e agli istituti universitari che curano il nanismo ipofisario, in base al fabbisogno nazionale risultante dalle richieste delle regioni. Gli enti ospedalieri e gli istituti universitari di cui al comma precedente possono anche avvalersi dei medici curanti per le cure praticabili a domicilio.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art15 · fonte su Normattiva