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Il Ministro per la sanita', sentite le regioni, provvede con proprio decreto ad emanare le norme relative alla:
- 1)raccolta delle ipofisi dai luoghi di prelievo;
- 2)importazione di ipofisi dall'estero;
- 3)lavorazione delle ipofisi per la produzione dell'ormone dell'accrescimento e degli altri ormoni estraibili dall'ipofisi;
- 4)distribuzione ed utilizzazione degli estratti iniettabili, ai sensi del quarto comma dell'articolo 15;
- 5)dotazione di attrezzature e personale specializzato necessari alla diagnosi ed alla cura delle insufficienze ipofisarie.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
