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Il Ministro per la sanita', sentite le regioni, provvede con proprio decreto ad emanare le norme relative alla:

  • 1)raccolta delle ipofisi dai luoghi di prelievo;
  • 2)importazione di ipofisi dall'estero;
  • 3)lavorazione delle ipofisi per la produzione dell'ormone dell'accrescimento e degli altri ormoni estraibili dall'ipofisi;
  • 4)distribuzione ed utilizzazione degli estratti iniettabili, ai sensi del quarto comma dell'articolo 15;
  • 5)dotazione di attrezzature e personale specializzato necessari alla diagnosi ed alla cura delle insufficienze ipofisarie.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art16 · fonte su Normattiva