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Le regioni autorizzano gli enti ospedalieri e gli istituti universitari ad istituire centri per la diagnosi e la cura del nanismo ipofisario, che abbiano i requisiti previsti dal precedente articolo, punto 5). Le regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Ministero della sanita' l'elenco dei centri autorizzati unitamente ad una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati ottenuti nell'anno precedente. La mancanza in tutto o in parte dei requisiti di cui al primo comma, comporta la revoca dell'autorizzazione concessa. Quando dalla relazione indicata nel comma precedente emergano carenze nell'attivita' o nei risultati conseguiti dai centri, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', invita le regioni ad adottare i provvedimenti necessari.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
