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Chiunque riceve denaro o altre utilita' ovvero ne accetta la promessa per consentire al prelievo dopo la sua morte di parti del proprio corpo o di quello di altra persona per le finalita' previste dalla presente legge, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art19 · fonte su Normattiva