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Dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria e' consentito il prelievo a scopo di trapianto terapeutico. Dai cadaveri di cui al precedente comma e' consentito il prelievo dell'ipofisi, al fine di produrre estratti iniettabili per la cura dei soggetti affetti da nanismo ipofisario ormonosensibile, o di altri ormoni necessari per la terapia di altre insufficienze ipofisarie. E' consentito ancora per gli stessi fini il prelievo di ipofisi nei casi previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le modalita' degli articoli 5 e 6.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
