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Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalita' previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 300 mila a lire 3 milioni. Se il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da due a cinque anni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art20 · fonte su Normattiva