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Chiunque effettua operazioni di prelievo in violazione delle disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 3 od operazioni di trapianto in ospedali o istituti non autorizzati, e' punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica ai sanitari che, pur operando in ospedali od istituti autorizzati, sono sprovvisti della particolare abilitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. Se il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione dallo esercizio della professione fino a due anni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art21 · fonte su Normattiva