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Chiunque asporta da un cadavere a scopo di trapianto parti il cui prelievo e' vietato dalla presente legge, e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione fino ad un anno, se il colpevole e' persona che esercita la professione sanitaria.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art22 · fonte su Normattiva