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Chiunque compie operazioni di prelievo in violazione di quanto prescritto dall'articolo 6, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art23 · fonte su Normattiva