Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
Chiunque compie operazioni di prelievo in violazione di quanto prescritto dall'articolo 6, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
