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E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verra' emanato il regolamento di esecuzione su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia. Le norme contenute nell'articolo 21 della presente legge entrano in vigore sessanta giorni dopo l'emanazione del regolamento di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
