Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte. - Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore. Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'articolo 13. Sulle persone la cui morte e' stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo e' consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purche' sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art5 · fonte del testo