Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art7 · fonte del testo