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Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C, parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facolta' di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo' avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983. 1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni

Testo in vigore dal 14 marzo 1993 al 29 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-07;150~art8bis · fonte su Normattiva