Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 25 — Disposizioni di attuazione

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Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

  • a)i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
  • b)i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
  • c)il termine massimo entro cui l'importo puo' essere utilizzato;
  • d)i casi di decadenza ovvero di revoca.
  • d-bis)i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.

Testo in vigore dal 26 maggio 2021 al 1 gennaio 2024

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art25 · fonte su Normattiva