Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 35 — Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
  • b)rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
  • c)prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalita' di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 26 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art35 · fonte su Normattiva