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E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non piu' di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purche' non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo. Il commercio ambulante puo' essere svolto in due modi:

  • a)commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che puo' essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;
  • b)commercio ambulante senza posto fisso che puo' essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorita' comunale, su qualsiasi area pubblica, purche' in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro. Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge. Le attivita', di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non piu' di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purche' in numero non superiore a due.

Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;398~art1 · fonte su Normattiva