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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attivita' di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni della presente legge o dei piani, di cui al precedente articolo 7, relative alla concessione dei posteggi nei mercati ed alla occupazione di aree pubbliche.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
