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Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani di cui al precedente articolo 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000, che e' comminata dal sindaco. Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. In caso di particolare gravita', il sindaco puo' sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3, e revocarla in caso di recidiva. Il sindaco puo' disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora il commercio ambulante sia svolto senza l'autorizzazione. Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede anche al ritiro della licenza per l'auto trasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
