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Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta. L'istanza deve indicare l'ambito territoriale nel quale si esercita l'attivita'.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
