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Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile, ed in particolare, l'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorita' di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
