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Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione e' emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi commi in conformita' alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione e' composta da:

  • a)il sindaco o suo delegato, che la presiede;
  • b)due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
  • c)tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente piu' rappresentative;
  • d)due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provincialmente piu' rappresentative;
  • e)un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente piu' rappresentativa. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione e' composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente piu' rappresentative. La commissione puo' essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilita' o urbanistica designato dalla giunta comunale. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed e' rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione. L'autorizzazione e' rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il commercio di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera a) puo' essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni di cui al presente articolo, ed in conformita' al piano di cui all'articolo 7.

Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;398~art3 · fonte su Normattiva