Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991. Leggi il testo vigente →
L'autorizzazione e' soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non e' apposto per due anni consecutivi. L'autorizzazione e' trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purche' iscritto nella sezione speciale di cui al precedente articolo 2. Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessita', comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio. Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nella speciale sezione del registro. Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita', ovvero che abbiano esercitato l'attivita' da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarita' dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro. Nel regolamento d'esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facolta' prevista dal comma precedente.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
