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I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e sulla base del piano di cui al successivo articolo 7. I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle suddette commissioni. Le concessioni di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale sentito il parere delle suddette commissioni.

Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;398~art5 · fonte su Normattiva