Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991. Leggi il testo vigente →
L'autorizzazione da' facolta' di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei province limitrofe, compresa quella cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente. I sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente possono impedire l'accesso alle aree pubbliche appositamente destinate all'esercizio del commercio ambulante, per violazione delle norme sanitarie e di polizia annonaria e per indisponibilita' di superfici destinate alle fiere e mercati regolamentati dal piano di cui al successivo articolo 7. Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attivita' anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3. L'estensione puo' avere durata non inferiore a quindici giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante. L'estensione di cui al terzo comma non e' subordinata al pagamento di alcuna tassa e non e' necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
