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Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e' fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante secondo i criteri di cui ai successivi commi ed al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante. Le integrazioni al piano debbono: rispettare i principi previsti dall'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati, nonche' per le altre manifestazioni delle attivita' economiche di vendita in forma ambulante, delimitate nello spazio e nel tempo; fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste, determinando inoltre le modalita' della presenza degli operatori al di fuori dei mercati. Le integrazioni, di cui al comma precedente, debbono essere approvate dal consiglio comunale, previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Fino a quando non siano approvate le integrazioni di cui al presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e con l'osservanza dei criteri stabiliti dalla presente legge nonche' dalle direttive regionali di cui al successivo articolo 8.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
