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La regione, sentita la commissione di cui al successivo articolo 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano di cui al precedente articolo 7, nonche' direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densita' della rete distributiva, della presumibile capacita' di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del commercio esercitato nei modi di cui al precedente articolo 1, ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso, o le altre forme di distribuzione in uso. I sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni interessate il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, indicando le province per le quali l'autorizzazione e' valida, le categorie merceologiche contemplate dall'autorizzazione, il modo con cui si svolge il commercio, le variazioni registratesi e le cessazioni.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
