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Presso ogni regione e' costituita una commissione composta: dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede; da tre commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente piu' rappresentative; da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente piu' rappresentativa; da un rappresentante designato dalle camere di commercio della regione interessata; da due consiglieri regionali di cui uno della minoranza; da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI. La commissione e' nominata dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata seguendo la stessa procedura usata per la sua costituzione. I membri delle commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale. La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni delle province in classi in base alla popolazione, alla attivita' economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mercati esistenti, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale. L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennalmente.
Testo in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991
