Art. 13 — Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali
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Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attivita' commerciali e, in particolare, le quantita' minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita. Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
