Disciplina del commercio

Art. 17 — Commissione regionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, e' composta da: il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede; due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione; tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art17 · fonte del testo