Disciplina del commercio

Art. 19 — Durata delle commissioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art19 · fonte su Normattiva