Art. 3 — Registro speciale per gli ambulanti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 27 giugno 1976. Leggi il testo vigente →
Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attivita' di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non piu' di due dipendenti. Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore eta' e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 27 giugno 1976
