Disciplina del commercio

Art. 37 — Tabelle merceologiche

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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo. Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie. I comuni hanno facolta', previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti. Nell'ambito della gamma merceologica consentita, la autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art37 · fonte su Normattiva