Disciplina del commercio
Art. 41 — Regolamento di esecuzione
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanera' il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo. Il regolamento potra' prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
