Disciplina del commercio

Art. 41 — Regolamento di esecuzione

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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanera' il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo. Il regolamento potra' prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art41 · fonte su Normattiva